I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.
Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2022 (per l’anno reddito 2021) e alla campagna solleciti 2021 (per il 2020) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 28 febbraio 2023.
Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all’INPS:
- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT , dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF ;
- coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.
Documenti per RED:
- Spid
- Eventuali redditi oltre alla pensione
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